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La bici: oneri e divieti delle pedalate su strada

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Maggio 2017 - 10:45
valocipedi

Pedalare è una delle l’attività regina dello sport. La bici su strada comprende gare, in linea o a cronometro, e semplici passeggiate degli amatori. Negli ultimi anni, l’utilizzo della bici sta sostituendo spesso l’uso delle auto e dei motocicli, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento, del traffico sulle strade ed dei costi sostenuti per gli spostamenti (benzina, parcheggio ed ecc.).

La bicicletta consente spostamenti vicini e lontani, è salutare, economico e divertente. Rispettando il codice della strada e le regole che ne derivano, migliorando la condizione delle nostre strade e chiarendo le norme sulla circolazione, gli spostamenti a due ruote potrebbero diventare un’alternativa concreta per chi deve muoversi in strada e confermarsi una sana abitudine sportiva.

Ad ora, invece, le nostre strade sono concepite a misura d’auto e le norme di circolazione, a tratti obsolete, sono poco chiare agli utilizzatori.

Al giorno d’oggi, i ciclisti, professionisti o amatori, sono gli utenti deboli della strada, i più esposti in caso di incidente. Il Nuovo codice della strada chiama la bici velocipede e la definisce quale mezzo in cui la propulsione è sviluppata dall’uomo. Sono velocipedi anche le biciclette elettriche a pedalata assistita, purché di potenza non superiore i 0,25 kW e con un supporto del motore elettrico che si interrompe una volta raggiunti i 25 km/h.

Come abbiamo già accennato, il rapporto tra ciclisti e codice della strada è strano, ambiguo, a volte datato. Ad una prima lettura, non è facile orientarsi  ma in quest’epoca in cui sempre più persone scelgono di muoversi su due ruote a pedali, è necessario chiarire molti aspetti relativi alla conduzione delle bici secondo il codice della strada.

Conoscendo bene le norme che già esistono, è possibile organizzarsi e pedalare sicuri.

In bici, infatti, è necessario rispettare le norme che regolano la circolazione  dei veicoli, come ad esempio: fermarsi agli stop o dare la precedenza quando prevista. Allo stesso tempo, chi utilizza l’automobile deve rispettare gli utenti che pedalano.

L’art. 182 del Codice della Strada, titolato  “Circolazione dei velocipedi” prevede che: «I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro». La stessa norma sancisce che i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una di esse. In ogni momento,  infatti, devono essere in grado di vedere davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

È fatto loro divieto di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

Quando per le condizioni della circolazione siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, gli utilizzatori delle due ruote a pedali devono condurre il veicolo a mano.  In questi casi, sono equiparati ai pedoni e, di conseguenza, devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Continuando a parlare di divieti è doveroso ricordare che è vietato  il trasporto di un “passeggero” sul velocipede, a meno che non si tratti di un mezzo predisposto: come i tandem o le carrozzine a pedali con più posti a bordo.  Nel caso di trasporto sul sediolino, inoltre, è necessario che  il conducente sia maggiorenne e  il trasportato sia  un bambino di massimo otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5 del citato codice stradale.

Quando nel percorso stradale sono presenti piste ciclabili, il codice della strada impone il loro utilizzo e il rispetto delle norme indicate dalla segnaletica presente in loco.

Trenta minuti dopo il tramonto, o comunque durante tutto il periodo di buio e di condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione, la bicicletta deve essere munita di dispositivi luminosi accesi. La luce anteriore deve essere bianca o gialla, quella posteriore rossa, i catarifrangenti devono essere rossi sul lato posteriore e gialli sui pedali e sui lati. Nelle galleria, allo stesso modo, è obbligatorio indossare anche un giubbotto retroriflettente ad alta visibilità (oppure delle bretelle con le identiche caratteristiche). I ciclisti devono essere consapevoli che esiste l’obbligo di circolare con la bici spinta a mano ogni volta in cui, anche di giorno, la visibilità richieda un’illuminazione artificiale e non si disponga della stessa.

In quanto soggetta alle stesse norme degli altri veicoli circolanti su strada, la bicicletta deve essere obbligatoriamente dotata di dispositivi di frenata indipendenti su ogni ruota e campanello di segnalazione acustica. Parlando di circolazione, il codice della strada non chiarisce in pieno come le bici si debbano comportare per quanto riguarda il senso di marcia. La norma stabilisce infatti che la bici «possa procedere contromano solo, se è espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli». Di norma, le biciclette possono andare contromano quando vengono rispettati i seguenti parametri:  presenza di cartelli che espressamente autorizzano la circolazione delle bici nei due sensi di marcia; strade larghe almeno 4,25 metri; aree con limite di 30 km/h, n Zone a traffico limitato e assenza di traffico pesante. Si tratta di paramenti, molto spesso, soggetti a valutazione più soggettiva che oggettiva.

Per quanto riguarda la posizione dei veicoli sulla carreggiata, invece, è utile la conoscenza di quanto disposto dall’articolo 143, il quale stabilisce che «I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera». Ne deriva quindi il divieto di occupare il centro della carreggiata, sia quando si è soli che in gruppo.

La violazione delle norme di comportamento previste per i velocipedi possono generare sanzioni  pecuniare comprese tra i 23 e i 92 euro, che diventano tra i 38 e i 92 euro se l’infrazione all’articolo 182 del C.d.S. è commessa da velocipedi con a bordo due o più persone.  Alle sanzioni di tipo amministrativo si deve aggiungere che, in caso di sinistro, le conseguenze possono essere davvero spiacevoli e non di poco rilievo sul piano dell’attribuzione delle responsabilità.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l’avvocato al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com

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