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Bari, saldi e commercianti: tutte le regole da seguire

I saldi partiranno domani, sabato 4 gennaio

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Gennaio 2025 - 15:59
saldi

Da domani, sabato 4 gennaio, fino al 28 febbraio, in tutta la Regione Puglia, prenderanno il via i saldi invernali. Di seguito si riportano una serie di regole previste per le vendite di “FINE STAGIONE” o “SALDI” a tutela sia del consumatore sia degli esercenti:

1. l’esercente che intenda effettuare una “Fine Stagione” o “Saldi” deve darne comunicazione al SUAP (scrivendo all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it), almeno 5 giorni prima, indicando: i prodotti oggetto della vendita; la sede dell’esercizio; le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri

2. i prodotti a saldo sono quelli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (ad esempio generi di vestiario e abbigliamento in genere; gli accessori d’abbigliamento e biancheria intima; calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio; articoli sportivi)

3. durante le vendite di “Fine Stagione” o “Saldi” è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto

4. per tutte le merci offerte in saldo è fatto obbligo all’esercente di esporre i cartellini originari di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo al saldo

5. i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte

6. l’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale

7. nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie (ad esempio saldi e vendite di liquidazione)

8. le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.

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