“Bene, passo avanti importante, anche se non ancora sufficiente. Si è finalmente introdotto il sacrosanto principio che chi viaggia in autostrada ha diritto di poter andare velocemente e non certo di restare in coda per ore. Ora speriamo, però, che a questo primo passo ne seguano altri” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il via libera dell’Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi.
“Se l’automobilista resta imbottigliato, ad esempio, dovrebbe aver ha diritto non solo alla restituzione dell’intero importo pagato, ma, nei casi più gravi, laddove vi è stato un notevole disservizio e un forte disagio in termini di code, anche a un indennizzo supplementare. Indennizzo che, laddove vi siano responsabilità del gestore, ad esempio nel caso il consumatore non venga colpevolmente informato dei rallentamenti prima dell’ingresso in autostrada, dovrebbe avere un valore fortemente dissuasivo, sanzionatorio. Prevedere non solo un rimborso ma anche un risarcimento del danno, è possibile, essendo previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera e, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dà il potere ad Art di definire i diritti dei consumatori anche di natura risarcitoria” prosegue Dona.
“Negativo il fatto che per le concessioni già vigenti sarà possibile il 100% del recupero delle somme versate agli utenti per gli anni 2026 e 2027 e via via a scalare fino al 2030. Pur comprendendo la necessità tecnica di un compromesso, essendo le concessioni già vigenti, con diritti acquisiti, resta evidente che per anni mancherà una vera penalizzazione per chi offre un servizio pessimo agli utenti, visto che i costi saranno comunque scaricati sugli automobilisti” conclude Dona.
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DELIBERA 211/2025:
Le misure sui rimborsi si applicano
– entro il 1° giugno 2026 per i casi di blocco traffico e per la presenza di cantieri su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario.
– entro il 1° dicembre 2026 per i rimborsi in caso di cantieri presenti su percorsi che insistono su tratte gestite da più concessionari.
RIMBORSI CANTIERI
Per i percorsi con lunghezza < 30 chilometri, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo Per i percorsi con lunghezza tra i 30 e i 50 km: il rimborso si attiva per uno scostamento di almeno 10 minuti percorsi con lunghezza > 50 km: il rimborso si attiva per uno scostamento/ritardo di almeno 15 minuti
ABBONATI/PENDOLARI
Avranno diritto alle stesse tutele degli utenti occasionali, con la possibilità di recedere dall’abbonamento se i lavoridiminuiscono la fruibilità del percorso abituale.
ECCEZIONI – QUANDO NON SONO DOVUTI RIMBORSI:
– non sono dovuti rimborsi di importo inferiore a 10 centesimi di euro (i rimborsi sopra i 10 centesimi vengono accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro)
– se per il percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio
– nel caso di cantieri emergenziali (ossia, i cantieri installati a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici di carattere straordinario e imprevedibile, attività di soccorso e connessi ripristini)
– in un primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cd. cantieri mobili.
RIMBORSI BLOCCO TRAFFICO
Per i casi di blocco del traffico, il rimborso si calcola sul pedaggio relativo alla tratta interessata secondo le seguenti soglie:
– Blocco tra i 60 e i 119 minuti: rimborso pari al 50%
– Blocco di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, rimborso pari al 75%
– Blocco di durata > 180 minuti, rimborso integrale (100%)
APP UNICA PER TUTTI I GESTORI
Tutte le informazioni sulla viabilità e i rimborsi, automatici, saranno gestibili grazie ad una APP unica per tutti i gestori.
Chi non utilizza l’app potrà comunque richiedere il rimborso