Non è costituzionalmente illegittimo subordinare, la non punibilità dell’aiuto al suicidio, al requisito che il paziente necessiti, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 66, depositata oggi, che ha ritenuto non fondate varie questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, sollevate dal Gip di Milano, al quale il pm aveva chiesto di archiviare due procedimenti per aiuto al suicidio. Il verdetto ‘ricalca’ quello emesso nella sentenza n. 135 del 2024, pubblicata successivamente all’istanza di rimessione. La Consulta rinnova inoltre il suo appello al legislatore affinchè sia fatta una legge sul fine vita, e rileva che nel nostro Paese, non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; vi sono spesso lunghe liste di attesa; si sconta inoltre una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata; e la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente.
Fine vita, la Consulta conferma i casi di non punibilità
Giudici: "Non garantito l'accesso universale alle cure palliative"
Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Maggio 2025 - 17:01
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