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Lesioni gravi dopo incidente nel Barese: condannata assicurazione

Negava il risarcimento, il Tribunale ha dato ragione alla vittima

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 15:13
ambulanza 118

Per anni una compagnia assicurativa avrebbe negato il risarcimento danni alla vittima di un incidente stradale, rimasta gravemente ferita dopo l’impatto tra la sua moto e un autocarro.

Per “lite temeraria”, la terza sezione civile del Tribunale di Bari ha condannato la società al pagamento di 455mila euro – per i danni biologici, patrimoniali e per le spese processuali, in solido con il conducente del mezzo che causò il sinistro e l’azienda proprietaria del veicolo – e di altri 15mila euro per il “comportamento processuale ed extra-processuale connotato da reiterata e immotivata opposizione, pur a fronte di un quadro fattuale e tecnico progressivamente divenuto chiaro e univoco”.

L’incidente risale al 25 agosto 2017, sulla Statale 16 all’altezza di Mola di Bari. La moto su cui viaggiava la vittima, un 57enne, sarebbe stata colpita da un furgone durante una manovra di sorpasso. I rilievi delle forze dell’ordine e le successive consulenze tecniche, hanno accertato la dinamica, attribuendo la responsabilità del sinistro all’uomo che era alla guida del furgone, come ammesso dallo stesso. La compagnia assicurativa, però, ha sempre contestato la ricostruzione e rifiutato prima l’invito alla negoziazione assistita, poi la proposta di conciliazione. Il giudizio civile ha confermato, con una consulenza tecnica, la dinamica e la responsabilità “esclusiva del conducente dell’autocarro”, consistita “in una manovra di sorpasso posta in essere in condizioni di sicurezza non adeguate”, che “ha determinato un contatto laterale con il veicolo a due ruote, idoneo a provocarne la perdita di equilibrio e la conseguente caduta del conducente, con esiti lesivi di eccezionale gravità”. Il comportamento della assicurazione che per anni ha rifiutato di trovare un accordo sul risarcimento, secondo il giudice, “evidenzia una resistenza processuale non giustificata, ma piuttosto finalizzata a procrastinare il soddisfacimento del credito risarcitorio, con aggravio ingiustificato dei tempi e dei costi del giudizio, a danno non solo del danneggiato, ma anche dell’assicurato”. Ne dà notizia l’Ansa.

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