La Procura di Bari ha rinunciato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di Ssc Bari spa avanzata il 7 luglio 2026. Per l’Ufficio del pubblico ministero, l’atto di sostegno finanziario della società del 24 settembre 2026 “recepisce, nella sostanza e nella forma, le condizioni indicate dall’Ufficio”. L’udienza per decidere sul fallimento e sulla nomina di un curatore era fissata, dinanzi al Tribunale civile di Bari, per il primo ottobre.
La revoca della richiesta di fallimento è stata decisa dalla Procura dopo la delibera del Cda di Filmauro Srl del 24 settembre 2026. La società controllante si è impegnata per iscritto (con un atto “irrevocabile” e “diretto ai creditori”) fissando “un importo massimo complessivo di 11.100.000 euro, corrispondente al fabbisogno della gestione corrente quantificato dal budget di tesoreria della stagione 2026/2027, con obbligo di integrazione entro sessanta giorni dall’approvazione del budget 2027/2028 ove il fabbisogno effettivo dovesse risultare eccedente tale importo”. In questo modo – ritengono i pm – ha soddisfatto le richieste della Procura. La delibera, inoltre, “scandisce le erogazioni secondo scadenze certe – euro 2.000.000 entro il 31 ottobre 2026 ed euro 1.000.000 entro l’ultimo giorno di ciascun mese da novembre 2026 a giugno 2027, oltre alla tranche di euro 1.100.000 già versata il 30 luglio 2026 – somme esigibili senza richiesta né costituzione in mora”. Per effetto della delibera societaria – ritiene la Procura – i creditori di Ssc Bari Spa “dispongono oggi di ciò che, allo stato degli atti in cui la domanda è stata proposta e coltivata, mancava: una risorsa determinata, a scadenze certe e non postergata, su cui soddisfarsi”; è dunque “soddisfatto il criterio che l’Ufficio aveva posto a fondamento del giudizio, e la continuità aziendale risulta ora presidiata in funzione, e non a spese, della tutela del ceto creditorio”. Per questi motivi la Procura ha rinunciato alla richiesta di fallimento che – si legge negli atti – “è la conseguenza esclusiva di fatti sopravvenuti, adottati dalla controllante nel corso del giudizio, all’esito e in conformità delle indicazioni dell’Ufficio; essa non implica alcuna rivalutazione dei presupposti della domanda al momento della sua proposizione, né acquiescenza alle tesi difensive della resistente”. Ne dà notizia l’Ansa.