I lavoratori turnisti del pubblico impiego hanno diritto ai buoni pasto quando svolgono un turno di almeno sei ore. A stabilirlo è la sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza 24866/2026, pubblicata il 31 agosto, con cui è stato rigettato il ricorso presentato da un ospedale. Il caso nasce dalla richiesta di un infermiere che aveva chiesto il riconoscimento dei buoni pasto mai ricevuti durante la propria attività lavorativa. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del dipendente. La Corte d’appello aveva poi confermato la decisione, respingendo l’impugnazione della struttura sanitaria.
L’ospedale si è quindi rivolto alla Cassazione, contestando le conclusioni dei giudici di merito. La Suprema Corte, però, ha confermato il principio secondo cui l’indennità sostitutiva della mensa ha natura assistenziale ed è finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del lavoratore, garantendo il recupero delle energie psicofisiche. Secondo i giudici, il beneficio è collegato alla prestazione giornaliera di almeno sei ore e al diritto del dipendente a un intervallo non lavorato. Non rileva, invece, il fatto che l’orario sia organizzato su turni. In sostanza, il buono pasto non può essere escluso solo perché il lavoratore presta servizio come turnista, se ricorrono le condizioni previste per la pausa e per la fruizione del beneficio.
Con il rigetto del ricorso, la Cassazione ha condannato l’ospedale anche al pagamento delle spese di lite. L’ordinanza rappresenta un passaggio significativo per il personale sanitario e, più in generale, per i lavoratori turnisti del pubblico impiego. Il principio affermato dalla Suprema Corte amplia infatti la tutela di chi svolge attività su turni superiori alle sei ore, riconoscendo il buono pasto come strumento legato non solo all’organizzazione del lavoro, ma anche al benessere fisico del dipendente durante la giornata lavorativa.
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