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Accordi economici dei calciatori ed allenatori della Lega Nazionale dilettante e svincolo per morosità dei clubs

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 31 Gennaio 2018 - 11:45

Come si immagina, i contratti di lavoro dei calciatori professionisti sono negozi giuridici che impongono prestazioni corrispettive per entrambi i contraenti, tra cui l’onere della retribuzione posto in capo al club. Qualora si tratti di calciatori ed allenatori militanti nei Campionati Nazionali della L.N.D, invece, tali contratti assumono la forma di scritture private, in altre parole accordi economici ove entrambe le parti sono titolari di obblighi reciproci. In questi casi, gli atleti e gli allenatori hanno diritto ad un semplice rimborso spese, la cui mancata corresponsione può determinare la richiesta di svincolo dal club debitore.

Al fine di chiarire al meglio il panorama entro il quale ci si muove, è opportuno evidenziare che, così come sancito dall’art. 94 ter delle NOIF, per «i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato». Le stesse Norme organizzative interne, così come già anticipato, statuiscono che i tesserati/e per società della LND che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici. I medesimi hanno durata annuale e riguardano le prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali così come previsto dalla Federcalcio. I citati scritti, inoltre, possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, «l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente».

Il succitato articolo afferma, poi, che gli stessi accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Il deposito degli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale deve avveni entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Di contro, le scritture che riguardano i Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice, tale onere deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti. Orbene nel caso in cui il club non provveda all’adempimento entro i tempi prefissati, l’operazione di deposito può essere esperita dall’atleta entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. I tempi appena indicati sono perentori, ovvero ne consegue che qualunque atto successivamente posto in essere non è consentito e non può essere accettato. L’efficacia di questi accordi cessa in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Per quanto concerne le somme oggetto di queste scritture private, vediamo che le stesse «non possono superare i 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato per i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta».

Al contrario, per l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, le medesime cifre possono prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. Diversamente, la somma lorda annuale erogata non può prevedere importi superiori a Euro 28.158 che nel caso di accordi pluriennali, che possono essere sottoscritti in deroga al comma 2 del succitato articolo con i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, la cifra deve essere moltiplicata per il numero di anni, tenendo comunque conto che la loro durata non può essere superiore a tre stagioni sportive. Oltre quanto fin qui narrato, è utile sapere che è vietato stipulare accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. Gli stessi, difatti, sono considerati privi di efficacia ma la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. Vista la previsione di sanzioni economiche e disciplinari per le società che non adempiono al pagamento degli importi prefissati, è opportuno conoscere la possibilità che gli aventi diritto (calciatori o allenatori) hanno, di adire la Federcalcio per ottenere l’accertamento delle somme dovute e il relativo pagamento.
In caso di persistente inadempienza e decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, ove si può prevedere che la Società non sia ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le pronunce degli organi federali non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com.

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