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Popolare di Bari, azionista risarcito con 37mila euro: “Non fu informato dei rischi”

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Febbraio 2020 - 16:15

La Banca Popolare di Bari dovrà risarcire interamente un azionista che aveva denunciato di «essere stato indotto», tra il 2014 e il 2015, in occasione delle operazioni di aumento di capitale, ad «acquistare in più occasioni, dietro espressa raccomandazione scritta, i titoli azionari e obbligazionari subordinati», per un investimento complessivo di oltre 37mila euro. Lo ha deciso l’arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob.

A renderlo noto è l’avvocato Massimo Melpignano, responsabile di Konsumer Italia che rappresenta numerosi azionisti e obbligazionisti della BpB, commissariata a dicembre e i cui ex amministratori sono stati arrestati dalla magistratura barese nelle scorse settimane per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. A sostegno della decisione di liquidare l’intero importo del capitale investito più la rivalutazione monetaria, arrivando ad un risarcimento di oltre 38 mila euro, il collegio spiega che «la situazione di impossibilità di recuperare, nel breve-medio periodo, il valore dell’investimento azionario si è ulteriormente aggravata in ragione del fatto che la Banca d’Italia il 13 dicembre ha aperto la procedura di amministrazione straordinaria» per le «gravi perdite patrimoniali che, in assenza di misure severe di risanamento e ristrutturazione del capitale, rischiano di pregiudicarne la continuità aziendale e la stessa solvibilità». «In un simile scenario – aggiunge – non è davvero più possibile riconoscere alle azioni un valore tecnico che possa essere portato in detrazione dal capitale investito nell’ambito della liquidazione del danno sofferto». Anche per le obbligazioni, l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria «rende oggi non priva di plausibiità l’ipotesi che le obbligazioni possano non essere soddisfatte alla scadenza» si legge nella decisione arbitrale. Nella richiesta di nullità degli acquisti, restituzione del capitale o, in subordine, risarcimento del danno, l’azionista «lamentava il comportamento scorretto della banca che ‘ha imposto l’acquisto dei propri titoli al fine di accordare il mutuo richiesto dalla nipotè». Per il collegio è «infondata» la domanda di nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari ma va accolta quella di risarcimento del danno, «sofferto per inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio degli strumenti finanziari» e per «il mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata previsti per i prodotti illiquidi».

«Di fronte a nuovi fatti, non solo l’amministrazione e straordinaria della banca ma anche la sospensione degli scambi delle azioni e delle obbligazioni della BpB sul mercato multilaterale di negoziazione Hi-MTF, – commenta l’avvocato Melpignano – l’arbitro Consob ha riconosciuto che oggi quei titoli hanno un valore pari a zero e, pertanto, la banca deve essere condannata integralmente al risarcimento».

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