Fino al 31 luglio 2023 in occasione degli incontri calcistici previsti nel calendario 2022/2023 (incluse le gare di Coppa Italia e gli altri incontri anche al di fuori del calendario indicato) nonché degli eventi/manifestazioni in genere da svolgersi nello stadio San Nicola, il sindaco ha firmato una ordinanza vietando – negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali – ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio “San Nicola”, nel raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dell’impianto sportivo, ove sono collocati i tornelli di accesso alla struttura, a partire dalle due ore antecedenti l’inizio delle manifestazioni e fino ad un’ora dopo il termine:
- la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
- la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni,
saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.