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Va in scooter durante la malattia, il licenziamento è legittimo

Lo dice la Cassazione

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Maggio 2025 - 08:59
Martello-della-Giustizia

La condotta di un dipendente che durante un’assenza per malattia a causa di infortunio organizzi gite al mare con utilizzo di un motociclo legittima il licenziamento disciplinare, avendo tra gli altri anche rallentato il processo di guarigione. Il licenziamento per giusta causa è legittimo anche se viene sorpreso dall’investigatore privato a guidare lo scooter per andare al mare, durante la malattia per infortunio al braccio. L’attività è incompatibile con una normale ripresa dell’attività lavorativa. Questo principio è stato confermato dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, ha respinto il ricorso di un operaio che si era infortunato al braccio destro durante una attività presso il cantiere.

Per gli Ermellini, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

In tale prospettiva assume peculiare rilievo l’eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell’ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia”.

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