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Vaccinazioni pediatriche, l’ultima parola spetta al pediatra del s.s.n.

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Marzo 2023 - 18:31
bambina visita pediatra

A stabilirlo è stato il Tribunale di Roma specificando che, nei casi in cui i genitori non siano in accordo in merito alla vaccinazione o meno del figlio, deve essere il pediatra del sistema sanitario nazionale a decidere per loro. Il giudice ha stabilito ciò per dirimere la lite insorta in un caso in cui il padre indicava la medicina tradizionale come il giusto rimedio per le cure della figlia, mentre la madre preferiva optare per la continuazione delle cure omeopatiche.

Sempre nella stessa “lite”, l’altro punto per cui è stato richiesto l’intervento del giudice si riferiva alle vaccinazioni a cui sottoporre o meno la minore. L’incapacità collaborativa delle parti ha fatto sì che, al fine di dirimere la controversia, il giudice abbia disposto l’immediata esecuzione delle cure presso l’ospedale pediatrico, nonché l’obbligo alla prosecuzione delle stesse unicamente avvalendosi dei medici dell’ospedale.

Sempre il giudice, ha identificato tra i due genitori, quello più diligente (il padre) imponendo che sia quest’ultimo -in caso di impossibilità a recarsi alle visite mediche della minore- ad autorizzare la madre di costei a fare le sue veci. Unicamente il genitore più diligente potrà procedere alla prenotazione delle visite anche in regime di intra moenia in caso di urgenza, ma i costi dovranno essere divisi al 50%.

Per quanto concerne le vaccinazioni il giudice ha stabilito che vengano seguite le indicazioni del pediatra del S.S.N. e che qualora il medico dovesse ritenerlo necessario sarà il “genitore diligente” a dover condurre la bambina presso le strutture specializzate e a limitarsi successivamente a comunicare alla madre quanto effettuato. Il provvedimento si completa con un ammonimento a carico della madre, nonché con la specifica che, nel caso in cui dovesse continuare nelle sue posizioni, si potrebbe ricorrere all’applicazione dei provvedimenti stabiliti dall’articolo 709-ter che prevedono tra gli altri una multa fino a 5.000  euro.

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