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Puglia, prorogato anche per il 2019 il “Piano casa”: ecco le novità

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Dicembre 2018 - 10:15
Consiglio Regionale Puglia

Integrata e prorogata al 2019 la disciplina del “Piano Casa” in Puglia. Lo ha deciso il Consiglio regionale pugliese approvando, con 32 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri del M5S, la proposta di legge dei consiglieri del Pd, Fabiano Amati, Donato Pentassuglia, Ruggiero Mennea e Sergio Blasi, del capogruppo di Noi a Sinistra, Enzo Colonna, e del vicepresidente dell’Assemblea, Peppino Longo (Popolari).

Con l’approvazione è stato prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze abilitative in materia edilizia per il conseguimento degli incrementi volumetrici di immobili esistenti al primo agosto 2018. Novità anche per gli interventi straordinari di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici residenziali o non residenziali, che potrà essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume consentito all’interno dell’area di pertinenza. Un’ulteriore modifica riguarda l’ampliamento delle volumetrie per gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi, consentito nel limite del 20% (comunque per non oltre 300 metri cubi) a condizione che venga destinata a residenza e ad usi strettamente connessi con la residenza, oppure agli stessi preesistenti usi relativi all’immobile oggetto dell’intervento.

Sancito inoltre che la realizzazione degli interventi sia subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. I Comuni, qualora si accerti la loro insufficienza e sia possibile soddisfare le esigenze urbanizzative con modalità semplificata, potranno disporre il ricorso al permesso di costruire convenzionato (ex art. 28-bis Tue), che prevede la realizzazione sulla base di una convenzione stipulata nella quale sono specificati gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che lo stesso privato si assume per ottenere il titolo abilitativo. Esplicitato infine il divieto di poter realizzare gli interventi previsti dalla legge su immobili che ne abbiano già beneficiato e che abbiano interamente utilizzato la premialità consentita.

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