Il Giudice di Pace di Bari, Nicoletta Palmieri, all’udienza del 7 aprile 2025, nella causa tra un automobilista, assistito dall’avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, ha accolto l’opposizione dell’utente e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Bari il 03.04.2022.
Decisiva ed assorbente, ai fini della decisione, si è rivelata l’eccezione concernente la mancata omologazione del dispositivo elettronico “autovelox” che risulta solo approvato. Il Giudice di Pace di Bari non solo ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di Bari, ma ha condannato la Prefettura di Bari anche al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 543,00 in favore dell’Avv. Iacovacci.
Nella motivazione, tra l’altro, si legge: “In ordine al profilo concernente l’omologazione, opera precipuo riferimento alla intervenuta giurisprudenza della Suprema Corte in materia che ha statuito sulla illegittimità dell’accertamento effettuato con uno strumento approvato e non omologato considerando corretta la distinzione tra procedimento di omologazione e di approvazione che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse.
L’omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo Sviluppo Economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari
prescrizioni previste dal regolamento”.
Dunque l’apparecchio Sodi106 posizionato lungo la Strata Statale 16, nel territorio del Comune di Bari, è illegittimo perché non omologato. Gli automobilisti sanzionati, potranno fare valere le loro ragioni attraverso ricorso da presentare al Prefetto di Bari entro 60 giorni dal giorno della notifica della sanzione, oppure direttamente al Giudice di Pace di Bari ma entro il termine più breve di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.