Ci sarebbero elementi, “quantomeno in termini di qualificata probabilità”, per ritenere che a risultare fatale per la 32enne Fabiana Chiarappa sia stato l’impatto con l’auto guidata da don Nicola D’Onghia. È quanto emerge dalle motivazioni con cui la Corte di Cassazione, lo scorso novembre, ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti del parroco, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte della soccorritrice del 118 e rugbista.
L’incidente risale al 2 aprile scorso ed è avvenuto sulla strada che collega Turi e Putignano, nel Barese. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la giovane, dopo aver perso il controllo della moto Suzuki che stava guidando, sarebbe stata travolta dalla Fiat Bravo condotta dal sacerdote. La Corte Suprema ha ritenuto fondato il pericolo di inquinamento probatorio e corretta la contestazione dell’aggravante della fuga. In particolare, i giudici hanno giudicato “coerente e privo di vizi” il ragionamento del Tribunale del Riesame, che a maggio 2025 aveva confermato per l’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di Noci. Secondo la Cassazione, il Riesame ha evidenziato elementi che deporrebbero per la permanenza in vita della motociclista al momento dell’impatto con l’auto, sottolineando come le gravi lesioni riportate dalla 32enne siano “compatibili con il ‘sormontamento’ del corpo da parte della Fiat Bravo”. I difensori del parroco, gli avvocati Federico Straziota e Vita Mansueto, avevano impugnato il provvedimento in Cassazione, ma il ricorso è stato respinto.