Nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 6 persone, in relazione alle ipotesi di reato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.
La misura è stata eseguita in data 30 giugno dal personale della Stazione Carabinieri di Putignano, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA).
In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda cessioni di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana), caratterizzate dall’utilizzo di linguaggio codificato per concordare gli appuntamenti, nonché sull’occultamento dello stupefacente in nascondigli (es. muretti a secco e barattoli nelle campagne). Inoltre, alle attività partecipava anche un indagato già sottoposto a misura cautelare in carcere.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza:
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.