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Stretta sui copritomba extralarge al cimitero degli animali: a Bari cambia il regolamento

La delibera riduce le dimensioni massime dei monumenti funebri per contrastare gli "eccessi" e garantire decoro

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Luglio 2026 - 16:17
cimitero cani

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Nicola Grasso, la giunta ha approvato ieri una proposta di modifica del vigente Regolamento di Polizia mortuaria. In particolare, saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio comunale due aspetti distinti del regolamento, ossia quanto previsto dagli articoli 75 e 87 che, rispettivamente, disciplinano l’aspetto generale dei monumenti funebri nei campi di inumazione e il quadro regolamentare entro cui dovrà svilupparsi il cimitero per gli animali d’affezione di prossima realizzazione.

“Con questa proposta di modifica, che discuteremo in Consiglio, interveniamo su due aspetti molto diversi tra loro ma accomunati da un principio generale: dotarci di regole più chiare, attuali e, soprattutto, coerenti con la funzione dei luoghi – commenta Nicola Grasso -. Introduciamo, cioè, criteri più puntuali e uniformi per la realizzazione dei monumenti copritomba, in modo da garantire decoro e uniformità agli spazi comuni destinati al ricordo dei nostri cari, evitando che soluzioni eccessivamente impattanti o, come accaduto, autentici eccessi, possano alterare il carattere di un luogo che per sua natura deve ispirare sobrietà, rispetto e uguaglianza nella memoria dei defunti.

Allo stesso tempo, completiamo il quadro regolamentare necessario per la futura realizzazione del cimitero dedicato agli animali d’affezione, un servizio atteso da tanti cittadini e che risponde a una sensibilità ormai ampiamente diffusa. Gli animali domestici sono sempre più parte integrante delle nostre famiglie e meritano un luogo dignitoso in cui poter essere ricordati: con questo provvedimento, indichiamo finalmente le basi regolamentari per raggiungere concretamente l’obiettivo”.

Nel primo caso, la modifica proposta risponde all’esigenza di regolamentare in modo più dettagliato le modalità di progettazione, autorizzazione e realizzazione dei monumenti “copritomba” e degli ornamenti delle sepolture nei campi comuni, al fine di garantire un aspetto più uniforme delle sepolture, maggiore decoro delle aree e una più efficace tutela degli spazi cimiteriali. Pertanto, le novità principali attengono alla riduzione delle dimensioni consentite dei cordonati e dei monumenti copritomba secondo misure precise e un modello omogeneo: si passa, per gli adulti, da dimensioni di circa 1 x 2 metri a 0,70 x 1,70 metri, per i bambini da 0,75 x 1,50 metri a 0,60 x 1,20 metri e, per i piccoli nati morti, da 0,40 x 0,60 metri a 0,30 x 0,50 metri.

Anche l’alzatina indicante l’anagrafica del defunto dovrà rispettare criteri analoghi per tutti: le misure in questo caso non potranno essere superiori a 0,60 x 0,50 metri.

Inoltre, pur permanendo l’obbligo di attendere almeno sei mesi dall’inumazione per installare il copritomba, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di inumazione, indicando anche la ditta incaricata dei lavori.

La revisione dell’articolo 87, invece, è diretta a integrare la disciplina relativa ai cimiteri dedicati agli animali d’affezione, recependo le disposizioni della normativa regionale vigente (L.R. Puglia n. 34/2008 e Regolamento regionale n. 8/2015). La proposta definisce infatti il quadro regolamentare relativo all’istituzione dei reparti dedicati, alle competenze del Comune e dell’ASL, alle modalità di gestione amministrativa e sanitaria del servizio, alle caratteristiche delle sepolture, ai servizi erogabili, alle modalità di trasporto delle spoglie, ai turni di disseppellimento e alle dimensioni delle lapidi e dei copritomba.

Nel regolamento vigente l’articolo era composto da soli due commi che si limitavano ad autorizzare la possibilità di realizzare un cimitero per animali e a richiamare la normativa regionale, mentre con la modifica proposta viene introdotta una disciplina molto più completa. In particolare, è previsto che possano essere accolti animali d’affezione provenienti da tutto il territorio nazionale, che debba prodursi una certificazione veterinaria relativa all’assenza di malattie infettive, che il Comune potrà stabilire tariffe, concessioni e possibili esenzioni, che sarà possibile offrire servizi a pagamento (trasporto, sepoltura, cremazione, tumulazione delle ceneri, ecc.) e, infine, che saranno fissate misure standard per lapidi e monumenti delle tombe degli animali.

Ai sensi dell’art.27 comma 3 del regolamento regionale, il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali e di ceneri ricevute. Nei registri saranno riportati:

· estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

· specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

· ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

· estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

· ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;

· qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all’interno e all’esterno del cimitero.

La profondità delle fosse potrà variare da un minimo di 1,50 metri per animali di piccola taglia a un massimo di 2 metri per animali di media e grande taglia. La copertura del terreno sul contenitore inserito nella fossa dovrà variare da un minimo di 0,70 metri (profondità della fossa di 1,50 metri) a un massimo di 1,50 metri (profondità della fossa di 2 metri). Le dimensioni delle fosse varieranno da 1,10 x 0,80 metri (animali di piccola e media taglia) a 2,20 x 0,80 metri (animali di grande taglia). Potranno anche essere previste fosse di dimensioni inferiori per animali piccoli (uccelli, gatti, ecc.).

La distanza tra le fosse sarà di 0,50 metri (riducibile a 0,30 metri per animali piccoli): ogni fossa dovrà essere contraddistinta da un cippo con l’identificativo e da una lapide o targa con estremi identificativi dell’animale (specie e nome dell’animale, data di morte). Il cippo potrà essere omesso qualora l’identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.).

Ancora, per uniformare le installazioni per la posa delle tombe, le misure non potranno essere superiori a:

· 0,10 m altezza x 0,40 m larghezza x 0,60 m lunghezza, oltre che alzatina indicante l’anagrafica dell’animale, le cui misure non potranno essere superiori a 0,30 x 0,25 metri per animali di piccola e media taglia

· 0,10 m altezza x 0,40 m larghezza x 1 m lunghezza, oltre che alzatina indicante l’anagrafica dell’animale, le cui misure non potranno essere superiori a 0,30 x 0,25 metri per animali di grande taglia.

È bene specificare, infine, che questa delibera non istituisce materialmente il cimitero degli animali ma disegna il quadro regolamentare necessario per la sua realizzazione.

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