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Bari, la Cassazione sull’omicidio dell’estetista: “Tralasciati indizi fondamentali”

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Aprile 2020 - 15:24
Bruna Bovino

Sulla morte di Bruna Bovino, la 29enne italo-brasiliana uccisa il 12 dicembre 2013 nel centro estetico che gestiva a Mola di Bari, sarebbero stati tralasciati «indizi fondamentali». L’orario della morte, la presenza di tracce di dna sul corpo della vittima riconducibili unicamente all’ex amante, Antonio Colamonico, le lesioni da ustioni sulla mani dell’uomo: sono gli elementi sui quali si concentra il ragionamento della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 10 gennaio ha annullato con rinvio l’assoluzione di Colamonico.

Il corpo della 29enne fu trovato semicarbonizzato sul pavimento del centro estetico, fra brandelli di indumenti e sangue, dopo essere stata uccisa con 20 colpi di forbici e strangolata. Colamonico fu condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Bari nel luglio 2017 a 25 anni di reclusione, poi assolto in appello nel novembre 2018 e ora la Cassazione ha annullato l’assoluzione disponendo che sia un nuovo processo dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bari a valutarne la colpevolezza. Per i giudici della Cassazione indizi come «l’ora presuntiva di morte e il tempo di propagazione dell’incendio» sarebbero stati «forzatamente interpretati all’unico scopo di validare l’insostenibile premessa che Bovino fosse ancora viva alle 18.20 del 12 dicembre 2013». Proprio «su questo presupposto – ricostruiscono i giudici – si regge fondamentalmente la pronuncia assolutoria, essendo l’imputato dotato, in relazione a tale orario, di un solido alibi». Per la Cassazione, però, si tratta «di presupposto totalmente privo di credibilità razionale, nel quadro degli accadimenti susseguitisi in quel tragico pomeriggio». La donna, cioè, sarebbe stata uccisa ben prima di quell’ora, perché «almeno a partire dalle 18.12 il centro estetico di Bovino era stato individuato come il luogo da cui proveniva l’odore di bruciato» ed è «impossibile» ritenere «che in pochi minuti possa esservi stato il tempo, per chiunque, di introdursi nel centro, aggredire e uccidere Bovino secondo le articolate modalità poi riscontrate, e infine dileguarsi, risistemato nell’aspetto, dopo aver cosparso il locale di liquido infiammabile e aver avviato il fuoco».

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