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Bufera Amtab, Cisl: “Nomina dg in violazione della legge”

"Nomina avvenuta in violazione dell'obbligo del concorso"

Pubblicato da: Samantha Dell'Edera | Ven, 1 Marzo 2024 - 11:10

“La nomina del direttore generale è stata effettuata in violazione della legge”. Lo scrive nero su bianco Vito Squicciarini, segretario regionale Fit Cisl Puglia, indirizzata anche al nuovo amministratore giudiziario dell’Amtab.

“Con la presente – si legge nella nota –  si vuole porre all’attenzione la grande preoccupazione tra i nostri associati per la mancanza di visione futura per l’azienda municipalizzata della città metropolitana di Bari , confermata dagli avvenimenti riscontrati sulle testate giornalistiche, sul modus operandi effettuato che ha eluso o non rispettato le leggi e norme di riferimento. Si vuole evidenziare, ancora una volta, ad ognuno dei destinatari in indirizzo, affinché possano, senza indugio, adoperarsi, ognuno per le responsabilità del proprio ruolo, per ripristinare le violazioni perpetrate sino ad oggi sulla nomina della figura del Direttore Generale della Società avvenuta in assenza delle prescrizioni”.

“È ben noto, che all’indomani del pensionamento dell’ex D.G, l’Ing. Francesco Lucibello, la società procedeva a bandire, nel rispetto delle norme che di seguito si dettaglieranno, una procedura ad evidenza pubblica per la scelta della nuova figura – continua la nota –  Evidentemente i requisiti troppo stringenti del bando, non hanno permesso di individuare la figura ricercata, ed il Consiglio di Amministrazione della Società ed il Socio Unico, hanno poi conferito l’incarico all’attuale Direttore, addirittura sprovvisto non solo di quei requisiti previsti dal bando, ma senza esperienza alcuna nel settore trasporto pubblico locale necessaria per guidare una società, complessa come l’Amtab S.p.A. Ad oggi non risulta pubblicato, ex d.lgs n.33/2013, la relativa retribuzione e curriculum professionale del D.G. ma questo è l’aspetto meno sconvolgente di questa vicenda”.

“È singolare come dalla lettura del verbale di assemblea dei soci del 30.03.2023 la nomina del DG viene giustificata in forza della scadenza dei contratti di servizio al 31.12.2023 e della vita della società al 31.12.2024, e che la nomina fosse rispettosa del T.U. all’art. 19 d.lgs n.175/2016 – si legge ancora –  Appare aleatoria la scusante sull’assunto che i tempi non fossero congrui per pianificare una selezione data dal fatto che la vita utile della società il 29.11.2023 è stata dal CdA, davanti al notaio, prolungata, con modifica allo Statuto, sino al 31.12.2026. Entrando nel merito della vicenda, si segnala come il D.lgs 175/2016, meglio noto come Testo Unico sulle società partecipate ha introdotto un sistema di controllo che pone delle precise responsabilità a carico del socio pubblico e che riduce quegli spazi di manovra, spesso utilizzati, per eludere degli obblighi normativi, specie in ambito di vincoli per le assunzioni”.

“Ed è proprio nell’ambito del monitoraggio che l’ente socio è tenuto a svolgere, non può mancare un’accurata verifica sulla figura del direttore generale della società, sia per quanto riguarda le modalità con cui è avvenuta l’assunzione, sia per quanto riguarda il trattamento economico a lui riconosciuto, che non deve superare il tetto previsto dall’art.11 del citato T.U. Per quanto riguarda le società in house, quale è l’Amtab S.p.A, che notoriamente ha sempre operato come articolazione della PA, la questione diventa ancor più stringente, con l’effetto che il socio pubblico, deve intervenire là dove emergono gravi irregolarità, come nel caso in cui risulti che l’assunzione del D.G sia avvenuta per chiamata, a prescindere se trattasi di procedura concorsuale o selettiva. Il quadro normativo avvalorato dalla giurisprudenza consolidata in materia portano a concludere senza dubbio alcuno che la violazione dell’obbligo del concorso inficia irrimediabilmente la validità del rapporto di lavoro, causando la nullità radica del contratto stipulato”.

“Già l’art.18 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, obbligava anche le società partecipate ad assumere il proprio personale attraverso procedure ad evidenza pubblica. Tale obbligo viene rafforzato nel Testo Unico delle Società Partecipate – d.lgs 175/2016 – dove i primi commi dell’art.18 del DL 112/2008, sono stati trasfusi nell’art. 19, il quale aggiunge al comma 4 che i contratti di lavoro stipulati in violazione delle procedure prescritte sono nulli. Inoltre sia la Corte di Cassazione, nella Sezione lavoro, con sentenza 14 febbraio 2018 n. 3621, e comunque anche prima il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 5643/2015 aveva affermato che se una società in house incorre nella violazione delle regole prescritte dal Dl 112/2008, «il rapporto (…) è sanzionato con la nullità, intesa come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile di ufficio e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi». Vi è di più il Consiglio di Stato, Sezione V, (sentenza n. 2270/2014; Tribunale di Roma, ordinanza 23 maggio 2016 n. 56947; Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sentenza 4 agosto 2015 n. 420), riferita al caso di una partecipata comunale che aveva assunto per chiamata un dirigente a tempo indeterminato, a seguito di accordi verbali afferma che è incontrovertibile la nullità del contratto di lavoro instaurato senza l’esperimento di procedura concorsuale.
Al socio pubblico e alla società partecipata non resta che una soluzione obbligata, in questo contesto di rigidità normativa, ossia dichiarare la nullità del contratto di lavoro stipulato in esito a una chiamata diretta, e procedere all’avvio di una procedura di selezione per la nomina di un nuovo direttore generale. A tutela dell’integrità patrimoniale della società interessata e dell’ente socio, da un lato dovranno essere adottate le necessarie misure di contrasto al danno erariale (azione di responsabilità e/o esposto alla Corte dei conti, anche tenuto conto che la società in house è soggetta alla giurisdizione contabile secondo l’articolo 12, comma 1, del Dlgs 175/2016), mentre dall’altro occorrerà puntare alla salvaguardia degli effetti giuridici dell’attività svolta dal direttore generale sine titulo, con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità aziendale evitando disservizi per l’utenza e/o ripercussioni disastrose sull’azione amministrativa. Per quanto qui espresso, argomentato e spiegato, si chiede ai destinatari in indirizzo di mettere a conoscenza della scrivente quali azioni intendono intraprendere per rispristinare le violazioni evidenziate”.

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