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Ulivi salvi in Puglia: il Tar annulla la delibera che li sacrificava ai pannelli solari

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del Gruppo di Intervento Giuridico

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Giugno 2026 - 19:18
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Una sentenza del Tar Puglia rimette al centro del dibattito la tutela degli ulivi in Puglia. I giudici amministrativi hanno annullato la delibera regionale del luglio 2025 che apriva alla possibilità di abbattere ulivi non monumentali per fare spazio a serre e pannelli fotovoltaici.
Il ricorso era stato presentato dal Gruppo di Intervento Giuridico – Odv, associazione di protezione ambientale difesa dagli avvocati Giacomo Sgobba e Filippo Colapinto. Il Tar ha accolto le ragioni del ricorrente richiamando la legge 144 del 1951, che “pone un divieto generale di abbattimento degli alberi di olivo”. Quella norma, ha ricordato il tribunale, “consente l’abbattimento, previa autorizzazione, soltanto in cinque ipotesi tassative”, tra cui la “esecuzione di opere di pubblica utilità”.
È proprio su questo punto che la delibera regionale è caduta. Secondo il Tar, la delibera è “illegittima nella parte in cui estende la nozione di ‘opere di pubblica utilità’ fino a ricomprendervi gli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. I giudici hanno chiarito che “la qualifica di opera di pubblica utilità” attribuita da una legge del 2024 “non produce alcun automatismo rispetto al divieto di abbattimento degli olivi”. Quella stessa legge, peraltro, “prevede espressamente che nell’ubicazione degli impianti si debba tenere conto della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” e “circoscrive l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole ad ipotesi tassative, nessuna delle quali contempla l’abbattimento di oliveti”.
Nella sentenza si legge anche che la delibera regionale ha “alterato il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore nazionale, subordinando la conservazione degli oliveti a valutazioni di convenienza economica e trasformando un divieto con deroghe eccezionali in un regime autorizzatorio di portata notevolmente più ampia”. I giudici hanno aggiunto che “la sostituzione integrale dell’oliveto con altra coltura, anche se solo arborea, non migliora il fondo olivicolo, ma lo cancella”.

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