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Disastro ferroviario del 12 luglio, riammesso in servizio il capostazione di Corato

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Ottobre 2017 - 16:30
L'immagine dall'alto dello scontro dei treni

Riammesso in servizio il capostazione di Corato. Con una lunga sentenza depositata oggi, il Giudice del Tribunale del Lavoro di Bari Luca Ariola ha definito uno dei procedimenti civili instauratisi a seguito del tremendo disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato il giorno 12 luglio 2016, che causò la morte di 23 persone ed il ferimento di 50 passeggeri.

Il giorno successivo al disastro, l’azienda “Ferrotramviaria S.p.A.” aveva proceduto alla sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione dei tre dipendenti coinvolti: i due capostazione di Andria e Corato e il macchinista superstite.

Alessio Porcelli, capostazione a Corato, difeso dagli avvocati Massimo Chiusolo e Giuseppe De Lucia, ha impugnato tali provvedimenti e chiesto di essere riammesso in servizio, sostenendo la sua estraneità ai fatti contestatigli.

All’esito del procedimento, il Tribunale ha riconosciuto la illegittimità dei provvedimenti aziendali, ed ha conseguentemente ordinato alla Ferrotramviaria spa la immediata riammissione in servizio del lavoratore, nel suo posto di lavoro. Parimenti, il giudice ha annullato il provvedimento di sospensione dalla retribuzione e quindi ha condannato la Ferrotramviaria spa al pagamento in favore del ricorrente di tutti gli arretrati maturati.

La linea difensiva seguita dai legali del lavoratore è consistita nel richiedere al Tribunale una interpretazione attualizzata delle norme che regolano la responsabilità disciplinare degli autoferrotramvieri; questa materia infatti è ancora oggi disciplinata da un regio decreto del 1931. Il Tribunale ha avallato la tesi dei legali, secondo la quale questa normativa, pur formalmente ancora in vigore,  non può che essere letta e interpretata alla luce dei sopravvenuti principi giuslavoristici repubblicani e costituzionali, nonché di civiltà giuridica dettati dal pure sopravvenuto Statuto dei Lavoratori.

L’azienda, di contro, per giustificare il proprio operato si è trincerata dietro il mero dato formale del tenore letterale della norma, senza procedere ad alcuna contestualizzazione della stessa.

 

 

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