DOMENICA, 01 GIUGNO 2025
81,653 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com

Per segnalazioni: +39 375 5535222
81,653 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Il reato penale del doping

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 13 Giugno 2018 - 10:45
pillole-doping

La parola “doping”  identifica l’assunzione di sostanze finalizzate a migliorare le prestazioni dell’atleta. In ambito sportivo, facendo riferimento alla normativa dettata dal Wada,  l’utilizzo di sostanze dopanti è di regola punito come illecito sportivo, cui conseguono sanzioni disciplinari  come squalifiche e radiazioni.

Nell’ordinamento italiano,  poi, la legge n. 376 del 2000, in linea con le convenzioni comunitarie e  titolata “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” ha introdotto il reato di doping. Analizzando la predetta legge vediamo che il suo articolo 9 punisce “chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze” con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.582 a 51.645, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Medesima pena è prevista anche  per “chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1”.

Ebbene, si tratta di uno spettro più ampio di quello previsto nella definizione di doping sportivo giacché,  oltre alla somministrazione e l’assunzione, punisce anche  il procurare ad altri le sostanze vietate ed il favorirne comunque l’utilizzo, in altre parole è equiparato al doping anche il procacciamento di farmaci vietati, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. Ne consegue che può essere dichiarato soggetto attivo del reato di doping non solo l’atleta tesserato ma anche: l’allenatore, il preparatore atletico, il medico sociale o l’ufficiale di gara che gliele somministra e qualsiasi altro soggetto anche non tesserato.

L’oggetto principale della tutela penale del doping è rappresentato dalla salute di chi pratica attività sportive o, come si legge nell’art. 1 della legge del 2000, dalla integrità psicofisica degli sportivi.

La positività alle analisi delle urine degli atleti, infatti, è il requisito sufficiente per la verifica della violazione disciplinare nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Per quanto concerne la giustizia ordinaria penale, invece, la positività deve essere idonea ad incidere sull’organismo in termini di “pericolo per la salute”, in aggravante del reato che rende pertanto punibile la pratica, prescindendo dal verificarsi di un qualche danno effettivo.

Per info e approfondimenti: avvocato@valentinaporzia.com

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.

Visite culturali ed esperienze immersive: le...

Per i viaggiatori europei, l’attrattiva delle attività e delle esperienze rappresenta...
- 31 Maggio 2025

Inps aumenta l’indennità di congedo parentale...

L’Istituto, con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025, annuncia...
- 31 Maggio 2025

La Puglia promuove l’oleoturismo: nasce la...

Sono enormi le potenzialità del turismo legato alle produzioni olivicole e...
- 31 Maggio 2025

Migliori giocattoli per sviluppare vista dei...

Il gioco è un'attività fondamentale in tutte le fasi della vita,...
- 31 Maggio 2025