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Le regole del tesseramento dei giocatori extracomunitari

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 11 Ottobre 2017 - 10:45

Dopo la sentenza Bosman, non è stata più fatta la distinzione tra il tesseramento di giocatori nazionali e stranieri. Diversamente, è rimasta la necessità di riconoscere coloro che hanno un passaporto comunitario e quelli che non lo hanno.
La citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, in virtù del principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio europeo, ha reso possibile il tesseramento dei giocatori dell’UE senza semplificare la circolazione di coloro che non avevano il diritto di lavorare ovunque, ovvero gli extracomunitari. Attualmente, il tesseramento di questi calciatori è disciplinato dal comma 7 dell’art. 40 delle NOIF, secondo il quale, ogni anno, il Consiglio Federale deve occuparsi di emanare norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’U.E. In forza di quanto sancito dal predetto articolo; visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili; tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della norma sopra richiamata, vi è l’esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale; ritenuto opportuno assicurare l’applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori e visto l’art. 27 dello Statuto, lo scorso Maggio, il predetto organo della Federazione Giuoco Calcio Italiana ha stabilito le regole che i clubs di serie A, B e Lega Pro devono rispettare per l’attuale stagione in corso. In particolare ha stabilito che ogni squadra di serie A, nella stagione2017/2018, potrà tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati. Al contrario, le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2017/2018 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero. Ne consegue che per le società di B non è posto nessun divieto al tesseramento di calciatori extracomunitari già presenti in Italia. A rafforzare questa interpretazione vi è la previsione che riguarda le società che disputano i Campionati di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico. Per quest’ultime, infatti, il consiglio Federale ha previsto che «non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Divisione Unica che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2016/2017». La delibera del Consiglio Federale prevede, inoltre, che «limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardino i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2017 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie». In tal caso, il tesseramento senza «limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica e per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA». La stessa delibera specifica che i calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Dalla lettura di quanto disposto, si evincono lacune e difficoltà interpretative che spesso, come si è visto nel caso Messias alla Pro Vercelli, portano disagi per i clubs e per i giocatori spesso destinati all’inattività e alla perdita di chance.
Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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