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Gli stadi di serie D, dalla capienza minima ai requisiti per l’omologazione

Pubblicato da: Avv. Valentina Porzia | Mar, 7 Marzo 2023 - 20:10

Per lo svolgimento delle gare ufficiali del Campionato di serie D, la normativa federale richiede l’utilizzo di un impianto di gioco, specificatamente omologato.

Nel caso specifico, i campi da gioco delle squadre della serie D devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti. Succede quindi che il terreno di gioco e il relativo impianto devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”, ovvero qualora si tratti di impianti di nuova costruzione, essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali o di strutture pre- esistenti, le dimensioni dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

Facendo una breve panoramica sulle singole zone dell’impianto, è altresì necessario rispettare quanto segue:
Gli “spogliatoi”, decorosi e convenientemente attrezzati e protetti, devono essere collocati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro.
II “recinto di giuoco”, deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).
Le “porte”, collocate in sicurezza al centro di ciascuna linea di porta, devono essere collocate le porte e devono essere conformi alla normativa UNI EN 748 del luglio 1997 per il Tipo 1 e Tipo 2.
Oltre alle “bandierine del calcio d’angolo”, le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due “panchine” sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono inoltre tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato, oltre a mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.
Un requisito importante che si coniuga con l’onere delle società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive riguarda, poi, la “capienza” minima degli stadi. Essa deve essere di 1.500 posti, tutti dotati di sedute individuali. In particolare in tutti gli stadi devono essere presenti: “1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on –line dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale servizio; 2) installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. E’consentito alle sole società neopromosse dal Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D – di utilizzare, nelle more del completamento e dell’approvazione del sistema di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché approvata dalle autorità competenti all’atto dell’iscrizione. 3) l’adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione dell’area riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società neopromossa dal Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D – disponga di uno stadio con una capienza inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dell’organo competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo 2018. Tale delibera non sarà necessariasolo per stadi che, indipendentemente dalla capienza, presentino tribune per il pubblico con almeno un settoreavente recinzione verso il terreno di gioco del tipo “senza barriere” ai sensi dell’art. 6 bis del D.M. 6giugno 2005 (Sistemi di separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva)”.

Per info ed approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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