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Il diritto di informazione e il rispetto del codice etico nella pallacanestro

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 12 Dicembre 2018 - 11:45
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Nello svolgimento della propria attività e richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di  formazione dell’individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana, la Federazione Italiana Pallacanestro ( “FIP”) si propone di rispettare le leggi dello Stato e le norme dell’ordinamento sportivo in cui opera.

In questo panorama, viene a collocarsi il  Codice Etico,  insieme di principi che devono essere rispettati per il funzionamento, l’affidabilità e l’immagine della FIP.

L’auspicio è quello che la pallacanestro possa essere uno  spazio educativo e un modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Col tesseramento, così come succede in ogni altra Federazione riconosciuta dal CONI,  ogni atleta si sottopone all’onere del rispetto delle normative emanate dagli organi della compagine nazionale e internazionale di riferimento, nonché del CONI.

In linea con questa previsione, gli sportivi iscritti alla FIP  si impegnano a comunicare all’esterno informazioni veritiere e trasparenti nel rispetto della riservatezza e della privacy di tutti i soggetti interessati.

Ebbene, la comunicazione della FIP verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto all’informazione, evitando di divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi riguardanti le attività della Federazione e le sue relazioni con l’esterno

Succede, pertanto, che “Ogni dipendente/collaboratore nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni. Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti”

Ne consegue che comportamenti non conformi a quanto previsto possono comportare penalità che potrebbero arrivare fino all’ESCLUSIONE di atleti e tecnici delle società interessate da QUALSIASI RADUNO dei Centri Tecnici Federali.

Per info e approfondimenti scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com

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