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Bari, aperture anche nei festivi e domicilio solo in casi eccezionali: nuove regole per estetisti, parrucchieri e tatuatori

Pubblicato da: Samantha Dell'Edera | Mar, 8 Novembre 2022 - 10:00

Approvato in Consiglio comunale il regolamento per acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer che era fermo al 1997. Un regolamento che disciplina, ai sensi della normativa di riferimento, le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, siano esse esercitate in un luogo pubblico o presso il domicilio del cliente, nonché presso case di cura, case per anziani, alberghi, profumerie, sia in forma di impresa individuale che in forma societaria.

Il nuovo regolamento liberalizza le aperture, senza quindi limitazioni nei festivi, semplifica le procedure di inizio di attività e definisce le attività a domicilio. Di seguito gli articoli più importanti:

ART 3 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
Chiunque intenda esercitare le attività di cui all’art 2 del presente Regolamento deve inviare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP Comunale, ai sensi dell’art. 19, legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L’attività può essere avviata lo stesso giorno di presentazione della S.C.I.A., fermo restando la facoltà della ASL di sospenderla laddove non sussistano i requisiti necessari.

ART 6 – ATTIVITÀ A DOMICILIO
Le attività di acconciatore e estetista possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento in forma ambulante o di posteggio.

ART 12 – AFFITTO DI POLTRONA E DI CABINA
I titolari di attività di estetista o acconciatore o tatuatore o piercer possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali secondo le disposizioni impartite con deliberazione della Regione Puglia n. 544/2014. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, anche in forma di affitto, sono soggette alla presentazione della S.C.I.A. presso il Suap Comunale.

ART 14 – REQUISITI IGIENICO EDILIZI
Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio – urbanistica, nonché alle singole previsioni normative di settore.

I locali destinati all’esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere superfici minime cosi determinate:

A. Esercizi di acconciatore: 30 mq inclusi i servizi o 20 mq inclusi i servizi a seconda che si tratti di attività destinata a ambo i sessi o solo ad uno.

B. Attività di estetista: 30 mq inclusi i servizi e laddove l’attività si svolga in un numero di box pari a 1 o 2, la superficie di ciascun box deve essere pari a 6 mq, ognuno dei quali munito di lavandino. Laddove i box siano più di due, la superficie minima complessiva del locale aumenterà di 6 mq per ciascun box. Per l’attività di solarium, la superficie minima di ogni box deve essere pari a 4 mq, senza necessità di un lavandino.

C. Attività di tatuatore e piercer: 30 mq inclusi i servizi, e laddove l’attività si svolga in un numero di box pari a due, la superficie di ciascun box deve essere pari a 6 mq. Se l’attività si svolge in un solo box, quest’ultimo dovrà avere una superficie minima non inferiore a 9 mq. Se l’attività si svolge in più di due box, ciascun box può avere superficie di 6 mq fermo restando che la superficie minima complessiva del locale verrà integrata di mq 6 per ciascun box ulteriore. Resta fermo il rispetto dei requisiti di cui alla deliberazione della giunta regionale 6 luglio 2016, n. 983.

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico edilizi e alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, previste dalle leggi in vigore.

In particolare:
1. Per i laboratori di estetica dotati di attrezzatura di cui alla legge n. 1/1990, fermo restando l’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono richiesti i seguenti requisiti:
a. due servizi igienici;
b. uno o più box, ciascuno avente una superficie non inferiore a 6 mq;
c. una separata sala d’attesa;
d. un adeguato ripostiglio.

2. Nei locali in cui si svolge l’attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti fino all’altezza di 2 mq di materiali impermeabili e lavabili che ne consentano la pulizia e la disinfezione.

3. Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda.

4. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili e infiammabili, devono essere provvisti di un locale separato, adeguatamente areato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti.

5. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla legge regionale n. 30 del 3/11/16 e s.m.i. (“Legge Regionale Radon”).

6. L’arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

7. In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell’attività è tenuto a darne comunicazione al Comune e alla ASL.

8. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla legge 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove la superficie sia superiore a mq 250, ovvero rispettare i requisiti urbanistici in materia di accessibilità.

9. La destinazione d’uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.

ART 17 – ORARI
I giorni e gli orari di apertura sono liberamente determinati dall’esercente nell’arco temporale giornaliero, comprese le giornate domenicali e festive, con l’unico onere di renderli visibili al pubblico, cioè affissi sulla porta di accesso all’attività. È tuttavia consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse, oltre l’orario di chiusura stabilito, per completare le prestazioni iniziate.

ART 18- TARIFFE
È fatto obbligo al titolare di esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all’attenzione dei clienti e preferibilmente in prossimità della cassa dell’esercizio.

ART 19 – CONTROLLI E SANZIONI
Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, gli Organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si svolgono tutte le attività. Le violazioni di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 1/1990 e dall’art. 5 della legge n. 174/2005, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

È disposta la chiusura immediata dell’esercizio nei seguenti casi:
a. esercizio abusivo dell’attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della S.C.I.A.;
b. perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio urbanistici o professionali;
c. negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L’esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve essere svolto in modo tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 1.2.1991, dalla legge n. 447/1995 e dal d.p.c.m. 14.1.1997.

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