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Daspo: no allo stadio, sì ai balconi

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 10 Ottobre 2018 - 10:52

Nel panorama del calcio italiano, gli spettatori sui balconi e sui terrazzi dei palazzi intorno allo stadio affascinano i social con la loro vista mozzafiato senza il pagamento del biglietto.
Senza dubbio, però, le medesime situazioni di folklore non sfuggono all’attenzione delle Questure locali, incaricate di gestire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive.
Si tratta, principalmente, di una competenza di pianificazione dell’ordine, tenendo conto della conoscenza dei luoghi e delle specifiche criticità territoriali e di una funzione di controllo, svolta con l’ausilio delle società di calcio e dei loro steward e mirata alla prevenzione degli scontri e degli episodi di violenza-
Tra gli incarichi posti in capo al Questore vi è, inoltre, quello di verificare il rispetto dei provvedimenti limitativi imposti ai tifosi, come ad esempio il DASPO che vieta al soggetto l’accesso in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, può durare da uno a cinque anni e può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in concomitanza temporale con le manifestazioni vietate.
Per questa motivazione, qualche mese fa, le autorità avevano chiesto l’aggravio della sanzione del DASPO di due tifosi di Gela scoperti a seguire le partite dai balconi di un edificio adiacente allo stadio della Città.
La difesa dei due tifosi, che hanno deciso di impugnare il provvedimento che imponeva loro la firma al ventesimo minuto della gara, adduceva che i due non avevano violato le leggi perché prima, dopo e durante la partita loro non entravano mai in contatto con gli altri tifosi.
Ebbene, pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha affermato che “in Considerazione della natura di prevenzione atipica dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazione medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata e in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicino lo stadio”.
Terrazze e balconi, pertanto, non rientrano nella DASPO e sono legalmente a disposizione dei tifosi che hanno ricevuto il provvedimento di allontanamento dagli impianti e dalle manifestazioni sportive.
Per info ed approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com.

(Foto newsrimini)

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