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Il giocatore di rugby e le possibilità di svincolo

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 6 Febbraio 2019 - 11:45

Ai fini del tesseramento e dello svolgimento dell’attività regolamentata dalla Federazione Italiana Rugby (FIR), i giocatori sono suddivisi, in relazione all’età, con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie: Seniores: dai 17 ai 42 anni; Juniores: dai 12 i ai 16 anni, comprensiva delle categorie, Under 14,Under 16, Under 18; Propaganda: dai 4 agli 11 anni comprensiva delle categorie Under 6, Under 8, Under 10,Under 12.
Ebbene, i medesimi giocatori devono rispettare i limiti al trasferimento, in altre parole il “vincolo sportivo”, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico della F.I.R.
Quest’ultimo, difatti, distingue il vincolo sportivo in: regolamentare e volontario. Nel primo caso il legame si determina tra tesserato giocatore e soggetto affiliato, in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e viene prodotto, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla FIR.
Al contrario, il vincolo volontario è il legame tra tesserato giocatore maggiorenne ed il soggetto affiliato dopo un loro accordo tecnico agonistico, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto ai sensi dell’art. 37.
Al fine di chiarire al meglio la regolamentazione dell’istituto del vincolo sportivo, è importante addurre che l’Art. 34, infatti, prevede che fino al compimento del 15° anno di età, il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l’atleta è tesserato con il soggetto affiliato. Ne consegue che il minore di 15 anni può cambiare squadra senza incorrere in alcun tipo di sanzioni.
Dal 15° al 19° anno di età, si crea il vincolo sportivo, ovvero l’atleta resta vincolato al soggetto affiliato di appartenenza.
Dal compimento del 19° anno di età, invece, l’atleta può stipulare un accordo per il vincolo volontario, oppure ha la facoltà di rinnovare il vincolo con la squadra affiliata di appartenenza. Nel caso in cui l’atleta non abbia sottoscritto alcun accordo di “vincolo volontario”, al termine della stagione sportiva e prima dell’inizio della nuova, lo stesso ha la facoltà di essere trasferito con nulla osta della squadra di appartenenza ad altra squadra, con la quale si stabilirà analogo vincolo. L’art. 46 sancisce che la squadra che acquista il giocatore di Rugby debba versare alla squadra di appartenenza una indennità di formazione,
Qualora la squadra di provenienza si rifiuti di concedere il nulla osta al giocatore senza giustificato motivo, allora si potrà fare ricorso alla Commissione Paritetica di Conciliazione per ottenere lo svincolo del giocatore di rugby.
Per maggiori informazioni, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com

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