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Bari, stop agli incendi in estate: arriva l’ordinanza. Multe fino a 500 euro

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Maggio 2022 - 13:20

Roghi urbani ed extraurbani, dal Comune un’ordinanza per prevenire ed evitare i rischi. In particolare, il sindaco Antonio Decaro ha emanato un’ordinanza volta a tutelare, nello specifico, le  aree boschive, e al contempo a tutelare l’incolumità della cittadinanza soprattutto nel periodo in tal senso più pericoloso, che va dal 15 giugno e al 15 settembre.

Quella dei roghi è, di fatto, una problematica che ha riguardato diverse zone della città. Tra queste soprattutto quella di Japigia, a denunciare la situazione erano stati gli stessi residenti. Solo lo scorso ottobre, dal Prefetto, era stata attuata una soluzione che prevedeva droni, telecamere e fototrappole per scovare i responsabili, soprattutto per quanto riguarda gli incendi nelle zone limitrofe, ma anche vicine alle abitazioni, pervase da fumi tossici. La situazione, con l’arrivo della bella stagione e delle alte temperature, potrebbe però peggiorare, soprattutto in vista dei rifiuti abbandonati nei terreni privati, spesso fulcro dei roghi.

Con la nuova ordinanza, che è un adeguamento a quella regionale (nello specifico in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 177 del 04.05.2022), le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza sindacale comporteranno una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25 ai 500 euro. Secondo quanto previsto dal provvedimento: ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi.

Ai proprietari, affittuari e conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di realizzare prontamente, lungo il perimetro dell’area coltivata e al suo interno, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; gli stessi non possono bruciare stoppie, paglie e vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali.

Inoltre, entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali, nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, e il gestore della rete SNAM per gli impianti fuori terra provvedano alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi possano espandersi alle strutture e infrastrutture industriali, soprattutto quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta un “effetto domino”;

E ancora, ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza, ma non solo.

Alla Società di gestione delle Ferrovie, all’ANAS, all’Aqp, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, entro il 15 giugno e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’ordinanza, nelle zone boschive a rischio incendio è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere;  far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;  esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali
nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio 3 (indicazione/segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Foto repertorio

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