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Bari, lotta alla guida “spericolata” dei monopattini elettrici: 400 sanzioni in due mesi -VIDEO

Pubblicato da: redazione | Mer, 4 Agosto 2021 - 11:00
Controlli monopttino

Quattrocento sanzioni in poco meno di due mesi (oltre 600 nel 2020). E’ questa la risposta della polizia locale all’uso irresponsabile dei monopattini elettrici. Nel corso dei mesi estivi è stato predisposto un servizio straordinario soprattutto sul litorale e nelle zone della movida con l’impiego del nucleo delle “aquile” che operano a bordo di motociclette senza loghi istituzionali e in abiti civili. Tantissime le sanzioni sollevate ai 14enni ai quali è fatto divieto di utilizzo dei monopattini mentre è obbligatorio indossare il casco protettivo per i conducenti compresi nella fascia di età 14-18 anni.

Le regole – La circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata
agli ambiti spaziali/territoriali di seguito meglio specificati: strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi), strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all’interno della pista stessa), aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocipedi). La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata. I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W).

Nella conduzione, è obbligatorio: circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2; da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione; avere libero l’uso di braccia e mani; reggere il manubrio con entrambe le mani; condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni; per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo; indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c. 4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

È vietato: trainare o farsi trainare; trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.

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